1. Queste sono le norme che tu esporrai loro.

2. Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto.

3. Se è venuto solo, solo se ne andrà; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui.

4. Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo.

5. Ma se lo schiavo dice: "Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero",

6. allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina, e quello resterà suo schiavo per sempre.

7. Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi.

8. Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare. In ogni caso egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei.

9. Se egli la vuol destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie.

10. Se egli prende in moglie un'altra, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione.

11. Se egli non le fornisce queste tre cose, lei potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.

12. Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte.

13. Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi.

14. Ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.

15. Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte.

16. Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte.

17. Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte.

18. Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma deve mettersi a letto,

19. se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure.

20. Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta.

21. Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro.

22. Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato.

23. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita:

24. occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede,

25. bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.

26. Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell'occhio.

27. Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente.

28. Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.

29. Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte.

30. Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto.

31. Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.

32. Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, trenta sicli, e il bue sarà lapidato.

33. Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino,

34. il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.

35. Quando il bue di un tale cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta.

36. Ma se è notorio che il bue era solito cozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.

37. Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il montone.





“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina